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L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 362
NORME DI RIORDINO DEL SETTORE FARMACEUTICO.

 

Pubblicata sulla Gazzetta Uff. 16 novembre 1991, n. 269.

Art. 1. Rapporto farmacie-popolazione

(omissis) (2).
Nota (2) L'articolo consiste di 6 commi che sostituiscono i commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, L. 2 aprile 1968, n. 475.

Art. 2. Apertura farmacie in condizioni territoriali particolari

(omissis) (3).
Nota (3) Introduce la nuova versione dell'art. 104, TULLSS, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 3. Sanzioni

  1. Chiunque apre una farmacia o ne assume l'esercizio senza la prescritta autorizzazione è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
  2. Nei casi indicati nel comma 1, l'autorità sanitaria competente ordina l'immediata chiusura della farmacia.

Art. 4. Procedure concorsuali

  1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio da parte di privati ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i sessanta anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (4).
    Nota (4) Con ordinanza n. 357 del 14-22 luglio 1999, la Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento al limite di età di cinquantanove anni per l'ammissione al concorso farmaceutico.
  3. Ove le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano a bandire il concorso per l'assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova istituzione nel termine previsto dal comma 1 o non provvedano entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione del bando alla nomina della commissione giudicatrice, il Ministro della sanità, previa diffida, provvede nei trenta giorni successivi a nominare un commissario ad acta incaricato dell'indizione del bando di concorso e della nomina della commissione giudicatrice (5).
  4. Il commissario ad acta di cui al comma 3 rimane in carica per garantire il regolare espletamento del concorso fino all'assegnazione delle farmacie ai relativi vincitori (5).
  5. Il commissario ad acta di cui al comma 3 si avvale degli uffici di una unità sanitaria locale compresa nel territorio in cui si espleta il concorso e risponde del suo operato al Ministro della sanità (5).
  6. La commissione giudicatrice nominata per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle farmacie approva entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del bando la graduatoria dei vincitori (5).
  7. In caso di impedimento di un commissario a partecipare ai lavori della commissione giudicatrice le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o il commissario ad acta di cui al comma 3 provvedono alla immediata sostituzione del commissario impedito (5).
  8. Qualora le commissioni non provvedano ad espletare il concorso nei termini di cui al comma 6, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o il commissario ad acta di cui al comma 3 provvedono entro dieci giorni alla nomina di una nuova commissione (5).
    Nota (5) La Corte costituzionale, con sentenza 8-23 luglio 1992, n. 352, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
  9. La composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (6).
    Nota (6) Il D.P.C.M. 12 febbraio 1992 (Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1992, n. 64) ha fatto "rivivere", con riferimento ai concorsi già banditi, le norme abrogate dalla presente legge, disponendo che "I concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche banditi ai sensi degli articoli 3 e seguenti della legge 2 aprile1968, n. 475, in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, restano disciplinati, per quanto attiene alla composizione della commissione giudicatrice, ai criteri per la valutazione dei titoli, all'attribuzione dei punteggi, alle prove di esame e alle modalità di svolgimento dei concorsi stessi, dalle disposizioni vigenti alla data di emanazione del bando".

Art. 5. Decentramento delle farmacie

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il comune e l'unità sanitaria locale competente per territorio, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell'area metropolitana di cui all'art. 17, L. 8 giugno 1990, n. 142, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentiti il comune, l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, su domanda del titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell'ambito del comune o dell'area metropolitana, in una zona di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi dell'art. 1, L. 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 6. Dispensari farmaceutici

  1. (omissis) (7).
    Nota (7) Il comma ha sostituito i commi 3, 4 e 5 dell'art. 1, L. 8 marzo 1968, n. 221, riportata al n. B/VII.
  2. (1-bis). Nelle frazioni o centri abitati dei comuni interessati dalla crisi sismica in cui, per gravi danni, sono intervenuti sensibili mutamenti della distribuzione della popolazione, le regioni Marche e Umbria possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura di dispensari farmaceutici per il tempo necessario alla verifica delle mutate dislocazioni della popolazione nel comune e comunque fino all'avvenuta ricostruzione (8).
    Nota (8) Il comma è stato aggiunto dall'art. 13, D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, approvata dopo i fatti sismici che nel 1997 hanno colpito l'Umbria e le Marche.

Art. 7. Titolarità e gestione della farmacia

  1. La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della società farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la società, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni.
  3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad uno dei soci che ne è responsabile.
  4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, è sostituito temporaneamente da un altro socio.
  5. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di una sola farmacia e ottenere la relativa autorizzazione purché la farmacia sia ubicata nella provincia ove ha sede legale la società.
  6. Ciascun farmacista può partecipare ad una sola società di cui al comma 1.
  7. La gestione delle farmacie private è riservata ai farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la farmacia. 8. Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di farmacia privata è consentito dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente, salvo quanto previsto ai commi 9 e 10.
  8. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui l'avente causa sia il coniuge ovvero l'erede in linea retta entro il secondo grado, il suddetto termine è differito al compimento del trentesimo anno di età dell'avente causa, ovvero, se successivo, al termine di dieci anni dalla data di acquisizione della partecipazione. Il predetto termine di dieci anni è applicabile esclusivamente nel caso in cui l'avente causa, entro un anno dalla data di acquisizione della partecipazione, si iscriva ad una facoltà di farmacia in qualità di studente presso un'università statale o abilitata a rilasciare titoli aventi valore legale. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione.
  9. Il comma 9 si applica anche nel caso di esercizio della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.
  10. Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata viene assegnata secondo le procedure di cui all'articolo 4.
  11. Qualora venga meno la pluralità dei soci, il socio superstite ha facoltà di associare nuovi soci nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nel termine perentorio di sei mesi.
  12. Il primo comma dell'articolo 13 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1730, si applica a tutte le farmacie private anche se di esse sia titolare una società.
  13. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, agli atti soggetti ad imposta di registro delle società aventi come oggetto l'esercizio di una farmacia privata, costituite entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed al relativo conferimento dell'azienda, l'imposta si applica in misura fissa.

Art. 8. Gestione societaria: incompatibilità

  1. La partecipazione alle società di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile:
    1. con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco;
    2. con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
    3. con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.
  2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 ed ogni successiva variazione sono comunicati alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e alla unità sanitaria locale competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia.
  3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione del farmacista dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro dei soci.

Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti.

Art. 9. Criteri per l'iscrizione all'albo

  1. (omissis) (9).
    Nota (9) La norma sostituisce il primo comma, lettera e) dell'art. 9, D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233.

Art. 10. Gestione comunale

  1. (omissis) (10).
    Nota (10) La norma sostituisce il primo comma dell'art. 9, L. 2 aprile 1968, n. 475.

Art. 11. Titolarità e sostituzione nella gestione

  1. (omissis) (11).

Nota (11) Sostituisce l'art. 11, L. 2 aprile 1968, n. 475.

Art. 12. Trasferimento della titolarità di farmacie in gestione comunale

  1. Il comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, si applica anche alle farmacie gestite dal comune o da azienda municipalizzata o speciale di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con modalità da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche a tutela del personale dipendente.
  2. In caso di trasferimento della titolarità della farmacia comunale, i dipendenti hanno diritto di prelazione e ad essi si applicano le norme dell'articolo 7.
  3. La facoltà del comune di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è sospesa per tre anni qualora il comune abbia trasferito la titolarità della farmacia ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 13. Trasferimento di farmacia

1. (omissis) (12).
Nota (12) L'articolo sostituisce il comma settimo dell'art. 12, L. 2 aprile 1968, n. 475.

Art. 14. Sanatoria

  1. I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno tre anni una farmacia rurale o urbana in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, hanno diritto a conseguire, per una sola volta, la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.
  2. Il periodo di tre anni di gestione di cui al comma 1 è continuativo, oppure viene calcolato per sommatoria di servizi prestati, in qualità di direttore o collaboratore di farmacia, con interruzioni non superiori ad un semestre, purché alla data di entrata in vigore della presente legge il beneficiario gestisca in via continuativa la farmacia da almeno sei mesi.
  3. È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2aprile 1968, n. 475.
  4. Le domande, debitamente documentate, devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previsti dai comuni 1, 2, 3 e 4 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.

Art. 15. Abrogazione di norme

  1. Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 della legge 2 aprile 1968, n. 475, la legge 28 febbraio 1981, n. 34, e successive modificazioni, nonché gli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 22 dicembre 1984, n. 892.

Art. 16. Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

L. 2 APRILE 1968, N. 475.
NORME CONCERNENTI IL SERVIZIO FARMACEUTICO.

Pubblicata sulla Gazzetta Uff. 27 aprile 1968, n. 107.

 

  1. L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo dall'autorità competente per territorio.
    Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.
    La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al secondo comma, è compiuta, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50 per cento dei parametri stessi.
    Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle famacie.
    La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unità sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia.
    Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sarà ubicato l'esercizio farmaceutico (2).
    Nota (2) Gli attuali commi dal primo al sesto così sostituiscono gli originali commi 1, 2 e 3 per effetto dell'art. 1, L. 8 novembre 1991, n. 362.
    Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.
    La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.
  2. Ogni comune deve avere una pianta organica delle farmacie nella quale è determinato il numero, le singole sedi farmaceutiche e la zona di ciascuna di esse, in rapporto a quanto disposto dal precedente articolo 1.
    La pianta organica dei singoli comuni è stabilita con provvedimento, definitivo del medico provinciale, sentiti il consiglio comunale interessato e il consiglio provinciale di sanità. Il sindaco del comune interessato ha diritto di intervenire con voto consultivo alle riunioni del consiglio provinciale di sanità in cui si discute la pianta organica del suo comune.
    La pianta organica è pubblicata sul foglio annunzi, legali della provincia ed è affissa per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del comune.
    La pianta organica è sottoposta a revisione ogni due anni, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicata dall'Istituto centrale di statistica.
    La revisione deve essere effettuata entro il mese di dicembre di ogni anno pari con provvedimento definitivo del medico provinciale secondo le norme stabilite dal secondo comma del presente articolo.
    La pianta organica deve essere pubblicata sul foglio degli annunzi legali della provincia improrogabilmente entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la revisione.
  3. [Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio privato ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari.
    Sono ammessi al concorso previsto nel comma precedente i cittadini italiani maggiori di età in possesso dei diritti civili e politici, di sana costituzione fisica e iscritti nell'albo professionale dei farmacisti.
    Al concorso per il conferimento di farmacie urbane possono partecipare soltanto coloro che oltre ai requisiti indicati nel comma precedente siano o siano stati:
    1. titolari o direttori di una farmacia rurale da almeno 3 anni;
    2. titolari o direttori di farmacie urbane o collaboratori presso farmacie da almeno 5 anni;
    3. professori universitari titolari di cattedra delle facoltà di farmacia;
    4. gli aiuti e assistenti ordinari, straordinari o volontari di detta facoltà con 5 anni di anzianità;
    5. i farmacisti che abbiano trasferito la propria titolarità dopo 10 anni dall'atto del trasferimento;
    6. i farmacisti direttori di cooperative farmaceutiche e i farmacisti collaboratori scientifici dell'industria farmaceutica iscritti all'albo professionale con 5 anni di anzianità.
    Al concorso per farmacie rurali possono partecipare tutti i farmacisti iscritti all'albo professionale.
    Nella domanda di ammissione al concorso il concorrente dovrà chiedere le sedi in ordine di preferenza e dovrà accettare la prima farmacia che gli verrà assegnata in base alla graduatoria e all'ordine di preferenza da lui indicato. In caso di non accettazione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione fatta dal medico provinciale, non potrà optare per altre sedi.
    È vietata la partecipazione contemporanea a più di tre concorsi provinciali a pena di esclusione da ciascun concorso da pronunciarsi dalla commissione esaminatrice a termini dell'articolo 8 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706] (3).
    Nota (3) Gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 sono stati abrogati dall'art. 15, L. 8 novembre 1991, n. 362.
  4. [La commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami di cui al precedente articolo 3 è nominata dal medico provinciale ed è composta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con la qualifica non inferiore a direttore di divisione, che la presiede; da un funzionario della carriera direttiva dei medici o dei farmacisti o dei chimici del Ministero della sanità con qualifica non inferiore, rispettivamente, a medico provinciale superiore, farmacista superiore o chimico superiore, escluso il medico provinciale che ha bandito il concorso: da due farmacisti, esercenti in farmacia di cui uno non titolare, designati dall'ordine provinciale dei farmacisti e da un professore di ruolo, non di ruolo o incaricato di cattedra universitaria della facoltà di farmacia.
    Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità] (4).
    Nota (4) Gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 sono stati abrogati dall'art. 15, L. 8 novembre 1991, n. 362.
  5. [Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli e di 20 punti per le prove di esame] (5).
    Nota (5) Gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 sono stati abrogati dall'art. 15, L. 8 novembre 1991, n. 362.
  6. [Le prove di esame consistono in una prova pratica riguardante la tecnica farmaceutica, limitatamente all'esercizio pratico della professione e in una prova orale riguardante, oltre la tecnica farmaceutica, anche la farmacologia e la legislazione farmaceutica, secondo i programmi che saranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanità sentiti il Consiglio superiore di sanità e la federazione degli ordini dei farmacisti.
    Ogni commissario dispone di 10 punti per la prova pratica e di altrettanti per la prova orale.
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova pratica abbiano riportato almeno sei decimi.
    Saranno giudicati idonei i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi in ciascuna delle due prove di esami] (6).
    Nota (6) Gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 sono stati abrogati dall'art. 15, L. 8 novembre 1991, n. 362.
  7. [Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:
    1. fino ad un massimo di punti 3,50 per titoli di studio e di carriera;
    2. fino ad un massimo di punti 6,50 per titoli relativi all'esercizio professionale.
    La valutazione dell'esercizio professionale non può superare i 20 anni di attività di servizio e non può essere inferiore ad un anno sia come titolare che come collaboratore di farmacia.
    L'esercizio professionale è valutato:
    1. dal 1° al 10° anno: punti 0,55 per anno;
    2. dall'11° al 20°: punti 0,10 per anno.
    Tale punteggio va attribuito per ogni anno di effettivo servizio come titolare o come direttore della farmacia.
    Per i collaboratori il punteggio è ridotto rispettivamente a punti 0,50 e a punti 0,09. Per i coadiutori nell'industria farmaceutica nonché per gli altri farmacisti iscritti all'albo e che esercitano attività complementare, il punteggio è ridotto rispettivamente a punti 0,40 e a punti 0,08.
    Il servizio di direttore di officine farmaceutiche previsto dagli articoli 144 e 161 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è equiparato a quello di direttore di farmacia, mentre il servizio di direttore dei depositi di cui all'articolo 188-bis del predetto testo unico è equiparato al servizio di collaboratore in farmacia.
    Al concorrente figlio, o in mancanza di figli, al coniuge del farmacista la cui farmacia sia a concorso sono riconosciuti punti 10 complessivi sulla categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale.
    Ai mutilati e invalidi di guerra in godimento di pensione di guerra di una delle prime quattro categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e ai mutilati e invalidi civili la cui capacità lavorativa risulti ridotta di almeno un terzo sono riconosciuti punti 10 complessivi per la categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale] (7).
    Nota (7) Gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 sono stati abrogati dall'art. 15, L. 8 novembre 1991, n. 362.
  8. [Le funzioni attribuite dalle vigenti norme alla commissione di cui all'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, eccettuate quelle relative al concorso previsto negli articoli precedenti sono affidate ad una commissione nominata, al principio di ogni anno, dal medico provinciale che la presiede, e composta: da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'intcrno, da due farmacisti iscritti all'albo professionale di cui uno rappresentante dei farmacisti rurali, scelti su terna propostadall'ordine dei farmacisti della provincia.
    Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità] (8).
    Nota (8) Gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 sono stati abrogati dall'art. 15, L. 8 novembre 1991, n. 362.
  9. La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:
    1. in economia;
    2. a mezzo di azienda speciale;
    3. a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
    4. a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti (9).
    Nota (9) Comma così sostituito dall'art. 10, L. 8 novembre 1991, n. 362.
    Nel caso che la sede della farmacia resasi vacante o di nuova istituzione accolga uno o più ospedali civili, il diritto alla prelazione per l'assunzione della gestione spetta rispettivamente all'amministrazione dell'unico ospedale o di quello avente il maggior numero di posti-letto.
    Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia unica, la prelazione prevista ai commi precedenti si esercita alternativamente al concorso previsto al precedente articolo 3, tenendo presenti le prelazioni previste nei due commi precedenti per determinare l'inizio dell'alternanza.
    Quando il numero delle farmacie vacanti e di nuova istituzione risulti dispari la preferenza spetta, per l'unità eccedente, al comune.
    Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso le farmacie il cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figli, il coniuge farmacista purché iscritti all'albo.
    Nei casi di prelazione previsti dal presente articolo restano salvi gli obblighi contemplati dall'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
  10. Il medico provinciale dà notizia, mediante pubblicazione sul foglio degli annunzi legali della provincia, delle farmacie vacanti o di nuova istituzione.
    Entro 20 giorni dalla pubblicazione sul foglio indicato al comma precedente del decreto che dichiara la vacanza della sede o del decreto di revisione della pianta organica, il medico provinciale comunica il decreto stesso al sindaco del comune o al presidente dell'amministrazione ospedaliera interessata indicando il numero delle sedi offerte in prelazione.
    L'amministrazione comunale o quella ospedaliera entro 60 giorni dall'avvenuta notifica delibera, nei modi di legge, l'eventuale assunzione della gestione della farmacia dandone immediata comunicazione al medico provinciale. In mancanza di tempestiva comunicazione l'amministrazione comunale o quella ospedaliera decade dal diritto di prelazione.
    Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia, da parte del comune, l'amministrazione comunale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto di approvazione da parte della giunta provinciale amministrativa, deve approvare il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore.
    Per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie dei comuni e delle aziende municipalizzate, si applica l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854.
    Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia resasi vacante o di nuova istituzione da parte dell'amministrazione ospedaliera, questa deve deliberare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione da parte del Comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica, il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore, in base alle vigenti disposizioni sui concorsi, per farmacisti ospedalieri.
    È in facoltà dell'amministrazione ospedaliera affidare la direzione della farmacia ad uno dei propri farmacisti iscritti all'albo professionale e sempreché assunto a seguito diconcorso per farmacisti ospedalieri.
    1. Il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia.
    2. L'unità sanitaria locale competente per territorio autorizzata, a seguito di motivata domanda del titolare della farmacia, la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia:
      1. per infermità;
      2. per gravi motivi di famiglia;
      3. per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternità;
      4. a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia;
      5. per servizio militare;
      6. per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale;
      7. per ferie;
    3. Nel caso previsto dalla lettera a) del comma 2 l'unità sanitaria locale competente per territorio, trascorsi tre mesi di malattia, ha facoltà di sottoperre il farmacista a visita medica, a seguito della quale viene fissata la data di riassunzione della gestione della farmacia.
    4. La durata complessiva della sostituzione per infermità non può superare un periodo continuativo di cinque anni, ovvero di sei anni per un decennio.
    5. Due periodi di sostituzione temporanea agli effetti del periodo massimo previsto dal comma 4 non si sommano quando tra essi intercorre un periodo di gestione personale superiore ad un mese.
    6. La durata della sostituzione per gravi motivi di famiglia non può superare un periodo di tre mesi in un anno.
    7. È in facoltà del titolare della farmacia conferire al sostituto la conduzione economica (10).
      Nota (10) Così sostituito dall'art. 11, L. 8 novembre 1991, n. 362.
    1. È consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi tre anni dalla conseguita titolarità (11).
      Nota (11) Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 258.
      Il trasferimento può aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso.
      Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico provinciale.
      Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo articolo 18 non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento.
      A tal fine, il medico provinciale della provincia in cui ha sede l'esercizio ceduto è tenuto a segnalare l'avvenuto trasferimento al Ministero della sanità.
      Il farmacista titolare al momento del trasferimento decade dalla precedente titolarità.
      Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dover superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria farmacia senza acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, è consentito, per una sola volta nella vita, l'acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attività professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero abbia conseguito l'idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori.
      Il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente.
      Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa.
      Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale (12).
      Nota (12) L'originario comma settimo è stato sostituito con gli attuali commi dal settimo al decimo per effetto dell'art. 6, L. 22 dicembre 1984, n. 892. Successivamente il comma 7 è stato così sostituito dall'art. 13, L. 8 novembre 1991, n. 362.
      Il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza.
      Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore.
    2. Il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile, non possono ricoprire posti di ruolo nella amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, né esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali.
      Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualura a seguito di pubblico concorso accetti la farmacia assegnatagli, dovrà dimettersi dal precedente impiego e l'autorizzazione alla farmacia sarà rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento di accettazione delle dimissioni.
    3. La decadenza dall'autorizzazione, oltre che nei casi previsti dagli articoli 108, 111 e 113 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 21 luglio 1934, n. 1265, viene dichiarata per effetto di condanna che comporti l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici ovvero l'interdizione dalla professione, quando la condanna non sia stata pronunziata per reati di carattere politico.
      È riconosciuto ad ogni cittadino, anche se assistito in regime mutualistico, il diritto di libera scelta della farmacia.
      [Ai concorsi di cui all'articolo 3 possono altresì partecipare i direttori ed i farmacisti di farmacie ospedaliere, per i quali l'esercizio professionale è valutato nella misura prevista dall'articolo 7 rispettivamente per i titolari o direttori di farmacia e per i collaboratori] (13).
      Nota (13) Abrogato dall'art. 15, L. 8 novembre 1991, n. 362.
    4. Al vincitore di pubblico concorso di farmacia precedentemente gestita in via provvisoria fanno carico, nei confronti del cessante, tutte le obbligazioni previste dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (14).
      Nota (14) La Corte costituzionale, con sentenza 11-24 marzo 1988, n. 333 (Gazz. Uff. 30 marzo 1988, n. 13 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimitá dell'art. 17, nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennitá di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Disposizioni transitorie e finali

  1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di farmacie e gli eredi di titolari deceduti le cui farmacie non sono state ancora conferite per concorso possono per una volta tanto trasferire la titolarità dell'esercizio a condizione che l'acquirente sia un farmacista iscritto all'albo professionale.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i medici provinciali dovranno stabilire con proprio decreto, la pianta organica delle farmacie secondo le modalità del precedente articolo 2.
    Entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente i medici provinciali dovranno bandire il concorso per il conferimento delle residue farmacie vacanti e di nuova istituzione.
  3. Alle istituzioni di assistenza e beneficienza pubblica ed alle cooperative di enti cooperativistici, in possesso dei requisiti mutualistici stabiliti dal D.Lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni con la legge 2 aprile 1951, n. 302, che siano titolari di farmacia alla data della entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il diritto di continuare la gestione, senza possibilità di trasferimento salvo il caso di motivi di forza maggiore non imputabili a responsabilità della cooperativa.
    Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le farmacie, i cui titolari non siano farmacisti, comprese quelle di cui all'art. 4 del D.Lgs.C.p.S. 3 ottobre 1946, n. 197, e che risultino intestate a società di qualunque natura debbono essere trasferite ad un farmacista iscritto all'albo, a norma del precedente articolo 12.
    Trascorso il termine senza che abbia avuto luogo il trasferimento, le farmacie anzidette verranno assegnate secondo le modalità previste dall'articolo 9 e seguenti.
  4. Ai concorsi previsti nell'articolo precedente per il conferimento di farmacie urbane potranno partecipare tutti i farmacisti iscritti all'albo.
  5. Sono abrogati gli artt. 104, primo, secondo e quinto comma, 105, 106, 107, 109, terzo e quarto comma, 119, secondo comma, 371, 372, secondo comma, 373 e 375 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, numero 1265, l'art. 27 della L. 9 giugno 1947, numero 530 (15), e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
    Nota (15) Il citato art. 27, L. 9 giugno 1947, n. 530, così disponeva: "Art. 27. I comuni possono nei modi stabiliti dal testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi 15 ottobre 1925, n. 2578, assumere l'impianto e l'esercizio di farmacie.
    L'autorizzazione prefettizia, ferme le disposizioni sanitarie sull'esercizio delle farmacie, sarà data, in quanto occorra, in deroga alle limitazioni previste dall'art. 104 all'art. 118 del T.U. 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie.
    Il numero di dette farmacie e le modalità di apertura saranno sottoposti all'approvazione prefettizia sentito il Consiglio provinciale di sanità".
  6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 26, il Ministero della sanità istituirà, anche ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti di controllo e di vigilanza sul funzionamento del servizio farmaceutico, l'albo nazionale dei titolari di farmacia. Le modalità della istituzione e della tenuta dell'albo saranno stabilite dal regolamento stesso.
  7. La norma di cui al primo comma dell'articolo 13 per la prima applicazione della legge si applica a partire dal terzo anno dalla sua pubblicazione: entro tale periodo le farmacie possono essere trasferite ad un farmacista iscritto all'albo secondo le modalità previste dal precedente articolo 12.
  8. Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge sono ammessi al concorso per il conferimento delle farmacie di cui al primo comma dell'articolo 3 soltanto farmacisti non titolari, i farmacisti rurali, i direttori e i farmacisti di farmacie ospedaliere e i farmacisti di cui alla lettera f) dell'articolo 3 medesimo.
  9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento di esecuzione.